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Il servizio associato provvede allo svolgimento unitario dei compiti ad esso attribuiti delle disposizioni legislative vigenti, che prevedono in particolare:
prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni associati;
prestare servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta nell’interesse delle Amministrazioni Comunali;
svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni associati;
svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
attività di centrale radio unificata;
la gestione dei verbali e delle sanzioni;
la riscossione dei proventi;
presidio del territorio per le politiche della sicurezza;
funzioni, compiti ed attività di cui all’Allegato A della Convenzione.
Gli addetti al servizio associato di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge. Per lo svolgimento di dette funzioni il servizio associato dovrà prevedere un sistema di comunicazione centralizzato delle comunicazioni di servizio. Resta di competenza dei Sindaci per i rispettivi territori l’adozione delle ordinanze di cui agli artt. 50, comma 4 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000.
Ultima modifica:
lunedì, 12 febbraio 2024
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